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AUTOSCUOLE

Per poter esercitare l'attività di autoscuola occorre essere in possesso dei requisiti previsti nell'art. 123 del codice della strada e del DM n. 317/95 e ss.mm.ii.., presentare quindi al SUAP del Comune territorialmente competente, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) secondo il modello SUAP. Si riporta l'ART. 123 aggiornato  secondo le ultime modifiche al codice della strada.  

Nella predetta SCIA deve essere chiaramente indicata la situazione che da luogo alla presentazione della stessa SCIA, ovvero apertura di un'autoscuola, trasferimento sede di un'autoscuola già operativa, trasformazioni societarie, apertura di una ulteriore sede, ecc..

Considerato che questo Ente ha la funzione di Amministrazione competente, eventuali richieste di informazioni potranno essere richieste al personale incaricato di questo Ufficio, previo appuntamento da inoltrare a mezzo mail o per telefono.    

Prassi in uso presso l’Ufficio per la definizione di buona condotta di cui all'art. 123 CdS e dell'esperienza biennale ai fini dell'esercizio dell'attività di autoscuola:

 - BUONA CONDOTTA

La normativa ha fissato tra i requisiti previsti per il Titolare/Legale Rappresentante/Responsabile Didattico/Insegnante ed Istruttore il requisito della cd. “buona condotta”. Al fine anche di consentire ai soggetti interessati di rendere una dichiarazione pienamente consapevole circa la sussistenza delle condizioni soggettive richieste per l'esercizio dell'attività si ritiene opportuno informare che è soddisfatto il requisito della Buona Condotta ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 120 del codice della strada inerente i requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 116 (patenti di guida ed abilitazioni professionali).

Pertanto si considera sussistente il requisito di buona condotta qualora i soggetti interessati al momento della presentazione della SCIA non risultino nelle condizioni di cui all'art. 120 del Nuovo Codice della Strada ossia “Non risultino delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27.12.1956 n. 1423 ad eccezione di quella di cui all'art. 2 e della legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli artt. 75 comma 1 lett. a) e 75-bis comma 1, lettera f) del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'art. 222”.

Poiché con riferimento ai reati sopra riferiti, che si considereranno ostativi ai fini dell'assolvimento del requisito di cd. “buona condotta”, può trovare applicazione (in relazione alla pena in concreto applicata) l'istituto del cd. patteggiamento di cui all'art. 444 c.p.p. – ad eccezione del reato di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/1990 e s .m.i. per espressa esclusione disposta dall'art. 444 c.p.p. medesimo – si prevede espressamente che si considererà condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui al richiamato art. 444 c.p.p..

Il requisito come sopra delineato cessa di sussistere al verificarsi delle condizioni sopra individuate. Restano fermi gli effetti degli art. 166 e 167 c.p. e 445 del c.p.p. e di ogni disposizione che comunque preveda l'estinzione del reato.

Il requisito inoltre si intende riacquistato:

1)    a seguito di riabilitazione concessa ai sensi dell'art. 178 c.p., salvo non intervenga la revoca ai sensi dell'art. 180 c.p.;

2)    in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate;

3)    per le ipotesi dei divieti di cui agli artt. 75 comma 1 lett. a) e 75-bis comma 1, lettera f) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, al termine della durata dei divieti medesimi.

 - ESPERIENZA BIENNALE

L'art. 123 comma 5 del D.Lgs. n. 285/92 ss.mm.ii.  prescrive che la dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni; il medesimo art. 123 al comma 4 del CdS stabilisce tra l'altro che nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna (omissis) deve essere preposto un responsabile didattico che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria.

In merito si richiamano i criteri applicati per la valutazione del requisito dell'esperienza biennale:

1)    Si valutar favorevolmente l'esperienza maturata dal soggetto interessato nell'ambito dell'attività di docenza complessivamente svolta, quindi sia riferita alla sola istruzione pratica oppure al solo insegnamento teorico (oppure entrambe, ma per un periodo complessivo di 24 mesi), fermo restando comunque il possesso di entrambe le abilitazioni;;

2)    Il quinquiennio, utile ai fini della valutazione dei due anni di esperienza, si conteggia avendo come riferimento la data di presentazione della SCIA;

3)    Si ritiene inoltre che l'esperienza, in base al ruolo ricoperto, debba essere adeguatamente documentata, anche sotto il profilo fiscale, in modo tale da comprovare l'effettivo svolgimento dell'attività. In particolare viene richiesto di norma di documentare l’attività ad es. con buste paga o fatturazione, relative ad almeno ciascun trimestre di riferimento fino a coprire il biennio in questione (quindi sono necessari almeno otto documenti fiscali per il biennio, da cui sia desumibile il ruolo rivestito sia in caso di rapporto di lavoro subordinato che autonomo). Tale documentazione deve essere allegata alla SCIA relativa all'avvio di nuova attività o all'inserimento/sostituzione di responsabile didattico per ulteriori sedi di autoscuola facenti capo alla medesima impresa;

Qualora l'esperienza sia stata maturata in mansioni svolte presso autoscuole non ricadenti nella competenza territoriale della Città metropolitana è necessario chiarirlo, indicando precisamente i periodi maturati e le autoscuole nell'atto di notorietà riferito alla figura del titolare o responsabile didattico, fornendo gli elementi utili e necessari alle verifiche che verranno eventualmente attivate d'ufficio.

Appare utile rammentare che, ai sensi dell'art.8 comma 6 del D.M. 317/95 ss.mm.ii., gli istruttori abilitati e autorizzati che hanno superato il limite di età di sessantotto anni, di cui all'articolo 115, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purché mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari, purché la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20t. Conseguentemente ove non siano più titolari della patente C la funzione di istruttore non può continuare ad essere svolta e i soggetti che si trovano in tale situazione non possono presentare la SCIA per l'apertura di un'autoscuola.   

 - FORMAZIONE PERIODICA INSEGNANTI/ISTRUTTORI - AGGIORNAMENTO BIENNALE DEI CERTIFICATI

A seguito del corso di aggiornamento biennale di cui all'art. 4 e 9 del DM 17/2011, i relativi certificati professionali devono essere aggiornati riportando i dati del corso e la conferma della loro validità. Nel caso di insegnanti/istruttori titolari o direttori didattici o dipendenti dell'autoscuola  deve essere utilizzato  il modello predisposto dall'Ufficio con le indicazioni ivi contenute. La comunicazione va compilata e firmata dal titolare o, nel caso di ulteriori sedi, dal relativo direttore didattico. Si evidenzia che la comunicazione deve riportare esclusivamente il personale gestito nella singola autoscuola.

- MODELLO COMUNICAZIONE FORMAZIONE PERIODICA

- VIDIMAZIONE REGISTRO ALLIEVI DI AUTOSCUOLA: Si riporta il modello da produrre secondo la prassi adottata all'Ufficio.

SCUOLE NAUTICHE
(IN CORSO DI AGGIORNAMENTO)

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