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Riferimenti normativi:
Altri riferimenti:  Informazioni e chiarimenti sull’applicazione del Regolamento a cura della Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti culturali e il Diritto d’Autore
 

Per l’Archivio della produzione editoriale regionale della Puglia 1 copia di ogni documento (libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa) va inviata dagli editori della provincia di Bari alla:
 
Biblioteca “De Gemmis”, Città Metropolitana di Bari, Complesso di Santa teresa dei Maschi, Strada Lamberti 3/4, 70122 Bari  
 
Gli altri istituti depositari individuati per la Regione Puglia sono elencati nel Decreto del Ministero Beni e Attività culturali del 28/12/2007 (G.U. 38 del 14.2.2008).
 

 
GUIDA ALL’INVIO DEI DOCUMENTI ALLA BIBLIOTECA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BARI
Gli editori della provincia di Bari devono consegnare direttamente o inviare con ogni altro mezzo entro 60 gg. dalla loro pubblicazione (vedi art. 7 - DPR 252/2006) alla Biblioteca “De Gemmis”, deputata, in quanto istituto depositario, alla conservazione delle produzioni editoriali 1 copia di libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa.
Su ciascuna copia va apposta la scritta (ex art. 10 DPR 252/2006): “Esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106”.
Le pubblicazioni devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, che dovrà contenere tutte le informazioni utili ad una loro agevole identificazione (autore, titolo, anno di pubblicazione, isbn/issn), utilizzando preferibilmente i moduli, in formato Word ed Excel, differenziati a seconda della tipologia dei documenti inviati e disponibili in fondo alla pagina.  
 
Le pubblicazioni vanno racchiuse in plichi che devono recare all’esterno la dicitura: “Esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106” nonché il nome o la ragione sociale del soggetto obbligato al deposito e il suo domicilio e sede legale (art. 10 – DPR 252/2006).
La Biblioteca “De Gemmis”, verificato il plico dei documenti, restituirà una copia dell’elenco, opportunamente vidimata, al depositante (art. 7 DPR 252/2006).
Tale copia costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato.
Ove venga utilizzato il servizio postale l'obbligo di deposito legale si intende assolto mediante la consegna ai relativi uffici del plico contenente il materiale oggetto del deposito legale (vedi comma 6, art. 7 - DPR 252/2006).
 

TIPOLOGIE DI DOCUMENTI 
Documenti soggetti al deposito legale: (vedi art.1 - L.106/2004)
Documenti o prodotti editoriali di interesse culturale destinati all’uso pubblico, offerti in vendita o comunque distribuiti, contenuti su qualsiasi supporto analogico o digitale.
Documenti non soggetti al deposito legale: (vedi art. 8 – DPR 252/2006)
Estratti (quali i fascicoli contenenti un articolo di rivista o una parte di un libro, che siano stampati a parte utilizzando la stessa composizione, ad esclusione degli estratti di musica a stampa), bozze di stampa, registri e modulistica, elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili, mappe catastali, materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio, ristampe inalterate, documenti ad uso interno o privato, fotocopie, dattiloscritti o stampati prodotti da computer per uso personale, materiale didattico per corsi di formazione, ad uso interno, tesi di laurea, edizioni provvisorie, nel caso in cui venga pubblicata l’edizione definitiva.
Stampati in proprio:
Nel caso degli stampati in proprio e dell’invio delle pubblicazioni da parte degli autori, le biblioteche depositarie possono dichiarare solo l’avvenuta consegna, ma non l’effettivo uso pubblico del documento.
Pubblicazioni a fini concorsuali:
gli stampati in proprio a fini concorsuali sono esclusi dall'obbligo di consegna per deposito legale così come le edizioni provvisorie, nel caso in cui venga pubblicata l’edizione definitiva e gli articoli, in attesa di pubblicazione (pre-print), stampati in proprio o presso l’Università esclusivamente a fini concorsuali. Nel caso in cui i bandi di concorsi universitari prescrivono tassativamente il deposito legale di questa tipologia di documenti, gli stampati in proprio possono essere inviati alla Biblioteca che ne dichiarerà l’avvenuta consegna ma non l’effettivo uso pubblico del documento (ovvero la distribuzione, la immissione in circolazione, in commercio o comunque la diffusione al pubblico).
 

SOGGETTI OBBLIGATI  (vedi art. 3 - L.106/2004)
L’editore o comunque il responsabile della pubblicazione sia persona fisica che giuridica; il tipografo, ove manchi l’editore; il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari.
 

ESONERO PARZIALE  (Art. 9. DPR 252/2006)
 
Il soggetto obbligato consegna una sola copia per l'archivio nazionale e una sola copia per l'archivio regionale della produzione editoriale per le opere che abbiano una tiratura limitata non superiore ai 200 esemplari o un valore commerciale non inferiore a 15.000,00 euro per ciascun esemplare, fatta esclusione per la musica a stampa.
 

  
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